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Sovraindebitamento

Avvocato Carlo Riela > Consulenze > Sovraindebitamento

Sovraindebitamento


L’ avvocato Carlo Riela e il suo team di Avvocati a Palermo, Trapani, Catania assiste coloro che in situazione di sovraindebitamento intendano ricorrere alla procedura di esdebitazione prevista dalla Legge 3 del 27 Gennaio 2012, giornalisticamente chiamata “legge salva suicidi” o “legge cancella debito.

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La procedura è rivolta ai privati ed alle piccole imprese che si trovano in una condizione di grave indebitamento consentendo al debitore di fare fronte ai propri debiti in relazione alle proprie concrete risorse attraverso la proposizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano c.d. del consumatore.


Di seguito un link per capire meglio i dettagli di tale legge:

https://www.avvocatocarloriela.it/legge-salva-suicidi-e-sovraindebitamento

Se da un lato la legge solleva il debitore dalla pressione psicologica che il sovraindebitamento crea, dall’altro tende anche a garantire ai creditori la migliore soddisfazione possibile.

Chi ha subito un pignoramento immobiliare o una esecuzione può, ricorrendone i requisiti, consentire al consumatore la interruzione delle procedure esecutive.

Il cliente potrà attivare la procedura avvalendosi dello Studio Legale Riela che si occuperà di assistere il debitore nella predisposizione della proposta di composizione della sua situazione debitoria da sovraindebitamento e nella redazione del ricorso di ammissione alla legge 3/2012.

Sovraindebitamento: presupposti oggettivi e soggettivi

Il presupposto oggettivo per l’ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento. Il debitore si deve cioè trovare in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti (art. 6).

Per quanto riguarda invece il presupposto soggettivo per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, l’unico soggetto previsto dalla legge è il consumatore.

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b) il consumatore è “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.”


Gli altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento sono:

  • gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti; dall’art. 1 della legge fallimento;
  • gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
  • le start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);
  • gli imprenditori agricoli;
  • i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
  • gli artisti e i professionisti;
  • le società di professionisti;
  • le associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
  • l’erede dell’imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d’inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
  • gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.

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