Approvato il testo di legge sull’omicidio stradale
Approvato il testo di legge sull’omicidio stradale
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OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI: APPROVATO IL TESTO DI LEGGE.
Il Senato ha approvato il disegno di legge proposto dal Governo per l’introduzione dei nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradale.
Si tratta di un provvedimento legislativo particolarmente atteso dai congiunti delle vittime della strada e richiesto a gran voce dall’opinione pubblica alla luce del crescente numero di incidenti mortali o con gravi lesioni personali, spesso causati da soggetti che guidano sotto l’effetto di droghe o di alcool e che fuggono subito dopo l’incidente.
L’approvazione del ddl da parte del Senato rappresenta un grandissimo risultato e una conquista di civiltà perché consente di adeguare, rispetto al passato, la sanzione penale all’effettiva gravità della condotta e, allo stesso tempo, responsabilizzare l’utente della strada mediante la previsione di severe pene detentive che fungono da deterrente alla commissione di gravi violazioni al codice della strada.
Siamo soddisfatti del risultato raggiunto tanto per noi, in qualità di cittadini, quanto per le famiglie che come studio abbiamo assistito e continuiamo ad assistere perché che ci hanno raccontato di come la loro vita sia stata stravolta da un incidente stradale.
Seppur non perfetto e in ritardo, il provvedimento legislativo che entrerà a breve in vigore, consente di sperare in una interruzione o quantomeno in una riduzione degli incidenti stradali che ogni anno mietono migliaia di vittime ed invalidi causa di dolore per le famiglie e rappresentando ormai un costo sociale divenuto insostenibile.
Oggi in Italia, infatti, il numero delle vittime della strada è diventato inaccettabile, si registrano oltre 3 mila morti all’anno, 180 mila incidenti stradali con lesioni e 260 mila feriti gravi.
L’esigenza di istituire il reato specifico di omicidio stradale si è avuto dopo che ci si è resi conto dell’inadeguatezza sanzionatoria prevista dall’art. 589 del codice penale rispetto alle condotte più gravi che pur essendo divenute ormai intollerabili, non erano normativamente previste.
Va detto, in effetti, che l’art. 589 c.p. è norma obsoleta perché introdotta dal codice rocco del 1930 in un epoca in cui la circolazione stradale e il potenziale offensivo dei mezzi di locomozione non era come quella di oggi, il numero degli utenti che circolavano erano inferiori e di conseguenza minore era il fenomeno degli incidenti stradali.
Ecco cosa introduce il ddl approvato dal senato.
Il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) che prevede una pena base che va dai 2 ai 7 anni di reclusione quando la morte viene causata violando il Codice della Strada, una pena detentiva che va da 8 a 12 anni per chi cagiona la morte guidando in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore 1,5 grammi per litro) o sotto effetto di stupefacenti; una pena detentiva da 5 a 10 anni per chi causa la morte altrui guidando con un tasso alcolemico più lieve ma comunque superiore allo 0,8 grammi per litro oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, ecc.).
La pena è sensibilmente più severa, nel senso che può aumentare della metà, se viene cagionata la morte di più persone, in detti casi il responsabile rischia sino a 18 anni di carcere.
Il testo della legge introduce anche il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590 bis c.p.) le cui pene, per chi guida ubriaco o drogato, vanno da 3 a 5 anni di reclusione, le lesioni gravi causate da un soggetto che guida con un tasso alcolemico fino a 0,8 grammi per litro o che compie manovre pericolose vengono punite con la reclusione da un 1 e 6 mesi a 3 anni ovvero da 2 a 4 anni nel caso di lesioni gravissime.
Aggravanti sono previste per chi conduce mezzi pesanti.
Sono state previste sanzioni particolarmente severe per chi fugge dopo l’incidente il quale soggiace ad un aumento di pena da un terzo a due terzi; in ogni caso la pena non potrà essere inferiore a 5 anni di reclusione in caso di omicidio e 3 anni per le lesioni (art. 590 ter).
Aggravanti sono previste nel caso di morte o lesioni di più persone o se guida senza patente o senza assicurazioni.
Sono state introdotte delle attenuanti che fanno diminuire la pena fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
In caso di condanna o patteggiamento per omicidio stradale scatta in automatico la revoca della patente conseguibile solo dopo 15 anni nel caso di omicidio e 5 anni in caso di lesioni. Nelle ipotesi più gravi, però, (esempio fuga dopo l’incidente), la patente non potrà essere conseguita se non siano trascorsi almeno 30 anni dalla revoca.
Sotto il profilo processuale, il nuovo reato di omicidio stradale prevede il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi. Il P.M. potrà richiedere la proroga delle indagini preliminari per una volta sola ed il giudice potrà ordinare anche di ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici e, nei casi urgenti, esso potrà essere disposto anche dal P.M.
Avv. Carlo Riela