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Effetti giuridici conseguenti alla morte del socio di S.r.l.

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Effetti giuridici conseguenti alla morte del socio di S.r.l.

Morte del socio e successione ereditaria nelle S.r.l. 

Occorre in primo luogo premettere che una società ha un’esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa potrà continuare ad esistere anche se i soci muoiano oppure potrà essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivano.

Tutte le società di capitali hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono. Il patrimonio sociale va distinto dal capitale sociale, infatti con il primo si fa riferimento all’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società.

Esso, inizialmente, è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società.

La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.
Viene definito patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.

Il patrimonio sociale assolve, inoltre, alla funzione di garanzia generale per i creditori della società.

Altra cosa è invece il capitale sociale definibile come un’entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società.

Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano tale valore monetario.

Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo.

La morte di un socio di una società a responsabilità limitata è un evento che, in genere, non comporta conseguenze di particolare rilevanza per la vita della società.

La legge, infatti, prevede che le partecipazioni in società a responsabilità limitata siano liberamente trasmissibili non solo per atto tra vivi, ma anche a causa di morte del socio. Ne consegue che gli eredi di un socio di srl di regola succedono al socio defunto, acquisendo la sua partecipazione.

Tuttavia, i soci superstiti al socio defunto possono avere interesse ad evitare che nella compagine sociale subentrino gli eredi del de cuius.

Per rendere concreto tale interesse è necessario che l’atto costitutivo della srl preveda espressamente delle limitazioni alla libera trasferibilità delle quote, in caso di morte del socio, agli eredi o ai legatari del defunto. Tali possono essere le clausole statutarie che stabiliscono, ad esempio:

  • l’intrasferibilità delle quote, assoluta o relativa (subordinata al gradimento da parte degli organi sociali, di soci o di terzi),
  • la consolidazione della quota del defunto in capo agli altri soci,
  • l’obbligo di acquisto della quota del defunto da parte degli altri soci. Queste clausole, però, se possono impedire o limitare il subingresso degli eredi o legatari nella compagine sociale della srl, in nessun caso potrebbero avere l’effetto di impedire agli eredi di ottenere la liquidazione della quota del defunto in alternativa all’acquisto della qualità di socio.

Al momento della morte del socio di una srl, sorge nel patrimonio ereditario del de cuius un diritto di credito alla liquidazione della quota ai sensi dell’art.2284 c.c.

Tale credito fa parte della comunione ereditaria e quindi non si divide automaticamente tra gli eredi. Ne consegue, che prima di poter disporre anche solo di una quota di detto credito, bisognerebbe procedere a divisione ereditaria.

Se così non si facesse, infatti, si avrebbero atti di disposizione del singolo credito o di quota parte dello stesso, sospensivamente condizionati dall’esito divisionale, e quindi medio tempore inefficaci.

Soggetto passivo dell’obbligazione de quo è la società.

Per quanto riguarda le modalità della liquidazione della quota, esse sono disciplinate
dall’art. 2289 c.c. :< Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.>.

Si pongono a carico della società l’obbligo di liquidare la quota stessa, e a carico degli amministratori quello di rendere il rendiconto della società al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio ed ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota; di fronte all’inadempimento dell’obbligo di rendiconto, il giudice può deferire ai soci-amministratori il giuramento suppletorio per la determinazione del quantum debeatur.

Orbene ai fini della giusta proposizione della domanda di liquidazione della quota, secondo ultima Cassazione [1]  – dopo aver premesso che  comunque  da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, si fa valere un’obbligazione da parte della compagine sociale, e che tale domanda va proposta nei confronti della società quale soggetto passivamente legittimato (principio espresso, nuovamente con altra immediata sentenza[2]) –  il contraddittorio può ritenersi comunque ritualmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società ma siano citati in giudizio tutti i soci.Per poter effettuare il calcolo della liquidazione della quota in favore degli eredi del socio defunto deve tenersi conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale all’epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche l’avviamento: l’onere di provare il valore della quota del socio defunto, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio defunto, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del de cuius, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.

In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il giudice di merito può disporre consulenza tecnica d’ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un’analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte.

Avv. Carlo Riela

[1] Cass. civ., Sez. I, 16/01/2009, n. 1036

[2]Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, 16 gennaio 2009, n. 1040. Posto che la domanda di liquidazione della quota di una società di persone (nella specie, una società in nome collettivo), da parte del socio receduto o escluso ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci ma dell’intera compagine sociale, tale domanda va proposta nei confronti della società quale soggetto passivamente legittimato, a nulla rilevando la circostanza che di questa facessero parte solamente due soci.

 

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2 Comments

  • MONJA GRATI
    Rispondi 28 Giugno 2021 at 17:44

    SE GLI EREDI RINUNCIANO ALL’EREDITA DEL SOCIO DECEDUTO ? COSA SUCCEDE ALLE QUOTE SE ESSE AD ESEMPIO RIGUARDANO IL 20 % DEL CAPITALE ? SI PUO PROCEDERE AD UNA RIDUZIONE DEL CAPITALE STESSO DELLA SOCIETà ?

    • Avvocati palermo
      Rispondi 14 Luglio 2022 at 13:11

      Salve, grazie per averci contattato. Bisogna intanto verificare cosa prevede lo statuto nel caso di morte del socio. Se nulla è previsto la quota dei rinunciatari viene trasferita per rappresentazione agli eredi di questi. La riduzione del capitale sociale viene deliberata dall’assemblea dei soci per cui i soci sostituiti dai loro eredi decideranno in merito a detta riduzione.la vicenda merita comunque un approfondimento che contempli sia l’analisi dello statuto della società sia la comprensione delle volontà degli eredi del de cuius.

      Per qualsiasi ulteriore informazione ci contatti al numero 091 58 12 09

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