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Effetti giuridici conseguenti alla morte del socio di S.r.l.

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Effetti giuridici conseguenti alla morte del socio di S.r.l.

Morte del socio e successione ereditaria nelle S.r.l. 

Occorre in primo luogo premettere che una società ha un’esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa potrà continuare ad esistere anche se i soci muoiano oppure potrà essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivano.

Tutte le società di capitali hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono. Il patrimonio sociale va distinto dal capitale sociale, infatti con il primo si fa riferimento all’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società.

Esso, inizialmente, è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società.

La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.
Viene definito patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.

Il patrimonio sociale assolve, inoltre, alla funzione di garanzia generale per i creditori della società.

Altra cosa è invece il capitale sociale definibile come un’entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società.

Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano tale valore monetario.

Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo.

La morte di un socio di una società a responsabilità limitata è un evento che, in genere, non comporta conseguenze di particolare rilevanza per la vita della società.

La legge, infatti, prevede che le partecipazioni in società a responsabilità limitata siano liberamente trasmissibili non solo per atto tra vivi, ma anche a causa di morte del socio. Ne consegue che gli eredi di un socio di srl di regola succedono al socio defunto, acquisendo la sua partecipazione.

Tuttavia, i soci superstiti al socio defunto possono avere interesse ad evitare che nella compagine sociale subentrino gli eredi del de cuius.

Per rendere concreto tale interesse è necessario che l’atto costitutivo della srl preveda espressamente delle limitazioni alla libera trasferibilità delle quote, in caso di morte del socio, agli eredi o ai legatari del defunto. Tali possono essere le clausole statutarie che stabiliscono, ad esempio:

  • l’intrasferibilità delle quote, assoluta o relativa (subordinata al gradimento da parte degli organi sociali, di soci o di terzi),
  • la consolidazione della quota del defunto in capo agli altri soci,
  • l’obbligo di acquisto della quota del defunto da parte degli altri soci. Queste clausole, però, se possono impedire o limitare il subingresso degli eredi o legatari nella compagine sociale della srl, in nessun caso potrebbero avere l’effetto di impedire agli eredi di ottenere la liquidazione della quota del defunto in alternativa all’acquisto della qualità di socio.

Al momento della morte del socio di una srl, sorge nel patrimonio ereditario del de cuius un diritto di credito alla liquidazione della quota ai sensi dell’art.2284 c.c.

Tale credito fa parte della comunione ereditaria e quindi non si divide automaticamente tra gli eredi. Ne consegue, che prima di poter disporre anche solo di una quota di detto credito, bisognerebbe procedere a divisione ereditaria.

Se così non si facesse, infatti, si avrebbero atti di disposizione del singolo credito o di quota parte dello stesso, sospensivamente condizionati dall’esito divisionale, e quindi medio tempore inefficaci.

Soggetto passivo dell’obbligazione de quo è la società.

Per quanto riguarda le modalità della liquidazione della quota, esse sono disciplinate
dall’art. 2289 c.c. :< Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.>.

Si pongono a carico della società l’obbligo di liquidare la quota stessa, e a carico degli amministratori quello di rendere il rendiconto della società al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio ed ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota; di fronte all’inadempimento dell’obbligo di rendiconto, il giudice può deferire ai soci-amministratori il giuramento suppletorio per la determinazione del quantum debeatur.

Orbene ai fini della giusta proposizione della domanda di liquidazione della quota, secondo ultima Cassazione [1]  – dopo aver premesso che  comunque  da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, si fa valere un’obbligazione da parte della compagine sociale, e che tale domanda va proposta nei confronti della società quale soggetto passivamente legittimato (principio espresso, nuovamente con altra immediata sentenza[2]) –  il contraddittorio può ritenersi comunque ritualmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società ma siano citati in giudizio tutti i soci.Per poter effettuare il calcolo della liquidazione della quota in favore degli eredi del socio defunto deve tenersi conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale all’epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche l’avviamento: l’onere di provare il valore della quota del socio defunto, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio defunto, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del de cuius, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.

In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il giudice di merito può disporre consulenza tecnica d’ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un’analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte.

Avv. Carlo Riela

[1] Cass. civ., Sez. I, 16/01/2009, n. 1036

[2]Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, 16 gennaio 2009, n. 1040. Posto che la domanda di liquidazione della quota di una società di persone (nella specie, una società in nome collettivo), da parte del socio receduto o escluso ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci ma dell’intera compagine sociale, tale domanda va proposta nei confronti della società quale soggetto passivamente legittimato, a nulla rilevando la circostanza che di questa facessero parte solamente due soci.

 

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40 Comments

  • MONJA GRATI
    Rispondi 28 Giugno 2021 at 17:44

    SE GLI EREDI RINUNCIANO ALL’EREDITA DEL SOCIO DECEDUTO ? COSA SUCCEDE ALLE QUOTE SE ESSE AD ESEMPIO RIGUARDANO IL 20 % DEL CAPITALE ? SI PUO PROCEDERE AD UNA RIDUZIONE DEL CAPITALE STESSO DELLA SOCIETà ?

    • Avvocati palermo
      Rispondi 14 Luglio 2022 at 13:11

      Salve, grazie per averci contattato. Bisogna intanto verificare cosa prevede lo statuto nel caso di morte del socio. Se nulla è previsto la quota dei rinunciatari viene trasferita per rappresentazione agli eredi di questi. La riduzione del capitale sociale viene deliberata dall’assemblea dei soci per cui i soci sostituiti dai loro eredi decideranno in merito a detta riduzione.la vicenda merita comunque un approfondimento che contempli sia l’analisi dello statuto della società sia la comprensione delle volontà degli eredi del de cuius.

      Per qualsiasi ulteriore informazione ci contatti al numero 091 58 12 09

  • Massimo d'auria
    Rispondi 9 Febbraio 2023 at 17:23

    Nel caso di una srl a socio unico , l’erede è obbligato ad accettare la società o nel caso di debiti che la stessa ha NON ACCETTARKA ?

  • Stefania
    Rispondi 26 Giugno 2023 at 11:15

    alla morte di uno dei 2 soci di srl con carica di presidenti entrambi e firma disgiunta, gli eredi moglie e figlio minorenne ereditano il 50% della quota, se non ci si mette daccordo con l altro socio gli eredi possono mettere il 50% della quota sul mercato e venderla?! c è diritto di prelazione? e il socio ha potere decisionale se mettere la quota sul mercato o meno?

  • Morucci Jasmine Beatriz
    Rispondi 22 Luglio 2023 at 10:46

    Buongiorno, se in una srl c’è un amministratore unico che è anche socio unico, pertanto unipersonale inattiva dal 2019 ed il socio viene a mancare nel 2021 cosa devono fare gli eredi in questo caso moglie e figlia del de cuisi per chiudere questa società?
    Grazie mille

  • enrico rossi
    Rispondi 22 Agosto 2023 at 12:06

    Buonasera sono in grave discordia con la mia famiglia mio padre ha una quota rilevante in una soc. di capitali srl ed ha fatto impiegare solo mio fratello con alti stipendi da alto dirigente (senza giustificazione in quanto operaio semplice) per circa 30 anni escludendo il sottoscritto del tutto dalla società. Ho chiesto a mio padre che non era giusto e di farmi liquidare la mia quota ereditaria del bene ma senza esito. Al momento del de cuius vorrei intraprendere causa nei confronti di mio fratello che ha usufruito di un bene familiare depauperando l’azienda di stipendi e contributi contro il consenso del sottoscritto. Grazie.

  • Nadia Di Santo
    Rispondi 13 Ottobre 2023 at 9:48

    se il socio è unico , legale rappresentante e amministratore unici della società ? cioè se la società e una srl uninominale?

  • Nicola
    Rispondi 13 Novembre 2023 at 10:32

    Buongiorno nel caso di decesso dell’amministratore unico di una srl che è anche socio al 10%, il socio di maggioranza al 90% può e deve procedere con urgenza alla nomina del nuovo amministratore (per permettere la continuità di gestione della srl) indipendentemente dalla procedura di liquidazione degli eredi del de cuius che hanno rinunciato alle quote del medesimo oppure è necessario prima concludere questa fase?

  • Nicola
    Rispondi 13 Novembre 2023 at 11:42

    Buongiorno nel caso di decesso dell’amministratore unico di una srl che è anche socio al 10%, il socio di maggioranza al 90% può e deve nominare con urgenza il nuovo amministratore? Nel caso specifico gli eredi del de cuius chiamati alla successione hanno rinunciato all’acquisizione delle quote per cui mi chiedo se in attesa del calcolo e procedura di liquidazione a loro spettante, il socio di maggioranza può procedere autonomamente alla nomina del nuovo amministratore e alla gestione ordinaria della srl? Grazie

  • Roberto Polato
    Rispondi 19 Novembre 2023 at 11:32

    COME COMPORTARSI DI FRONTE ALL’INERZIA DEGLI EREDI DEL SOCIO DECEDUTO, OVVERO GLI STESSI NON ACCETTANO E NON RINUNCIANO ALL’EREDITA’? SI DEVONO ASPETTARE 10 ANNI PER LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEGLI EREDI, O VALE IL TERMINE PIU’ BREVE DELLA PRESCRIZIONE AL DIRITTO DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PREVISTO DALL’ART.2949 C.C.?

  • LIANA SIENA
    Rispondi 25 Novembre 2023 at 11:52

    Buongiorno, vorrei fare un quesito. In caso di morte di un socio di una Srl, usufruttuario di quote nella misura del 10% del capitale sociale, gli eventuali eredi, visto che l’usufrutto si scioglie con la morte e quindi non va in liquidazione, gli eredi possono vantare qualcosa???
    Ci sono utili accantonati a riserva non distribuiti, prodotti negli anni in cui il socio defunto deteneva l’usufrutto della quota.

  • Alessandra
    Rispondi 7 Gennaio 2024 at 15:49

    Salve. In una società srl (studio tecnico) con quattro soci nel caso che un socio non ci sia più gli eredi (moglie, figli) entrano in automatico tramite il normale processo di successione in possesso delle quote del defunto o c’è una procedura extra da svolgere? Gli eredi possono ereditare le quote anche se non sono mai entrati nella società in nessun modo anche se è tecnica? Possono gli altri soci impedire il passaggio di quote agli eredi per poi spartirsele tra loro? Grazie.

  • Romolo Salvione
    Rispondi 3 Maggio 2024 at 11:59

    Se in caso di morte del socio che aveva il 66,66% delle quote e l’amministratore della società conferisce una quota della Srls, senza fare la dichiarazione di successione , con la rinuncia all’ eredità, la quota societaria deve essere tolta ? O è inefficace l’atto di conferimento quota senza neanche aver fatto l’apertura della successione?

  • Valentino
    Rispondi 21 Maggio 2024 at 10:45

    Buongiorno, io è mio fratello siamo soci in una srl, un mese fa è venuto a mancare e io sono l’unico erede perchè non ha famiglia. Quali sono i passaggi da fare? Bisogna andare dal notaio? Grazie

  • Fabio
    Rispondi 17 Ottobre 2024 at 22:19

    Buongiorno, se L`amministratore unico di una srl che era anche socio con in 90% muore, la moglie che è l`erede non può pagare i debiti della società se accetta l’eredità, come può la stessa chiudere la società senza avere ripercussioni su di lei o sul figlio minorenne? Grazie!

  • Davide P.
    Rispondi 11 Novembre 2024 at 19:04

    Buonasera Avvocato

    Nel presente articolo lei parla di srl. L’art 2284 c.c. sapevo fosse applicabile solo alle società di persone. Nel mio caso ad esempio mio padre è deceduto e deteneva quote di una srl. Nello statuto non è previsto nulla riguardante l’eredità delle quote ed il notaio della società sostiene soltanto si debba applicare l’art. 2468, comma quinto, cod. civ., secondo cui “nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106”.

    È corretto? O ritiene che abbia il diritto di chiedere la liquidazione delle quote intestate a mio padre ai sensi dell’articolo 2284 c.c.?

    Grazie mille
    Cordiali Saluti

    • Avvocati palermo
      Rispondi 6 Maggio 2025 at 10:26

      Buonasera,
      la sua osservazione è molto pertinente e merita un chiarimento importante. L’art. 2284 c.c. si applica esclusivamente alle società di persone, non alle società a responsabilità limitata (SRL), le quali sono disciplinate da norme differenti, in quanto dotate di personalità giuridica autonoma.

      Nel caso di SRL, in assenza di specifiche disposizioni nello statuto che regolino il trasferimento delle quote a causa di morte, trova applicazione l’art. 2469 c.c., che ammette il trasferimento mortis causa. Ciò significa che le quote del socio defunto entrano a far parte dell’asse ereditario, e gli eredi ne diventano comproprietari pro quota, a meno che non si tratti di legato specifico.

      In tal caso, è corretto quanto riferito dal notaio: ai sensi dell’art. 2468, comma 5, cod. civ., i diritti sociali devono essere esercitati da un rappresentante comune degli eredi, nominato secondo gli artt. 1105 e 1106 c.c. relativi alla comunione.

      Ne consegue che non si ha diritto alla liquidazione della quota secondo l’art. 2284 c.c., perché la struttura della SRL non lo prevede automaticamente, salvo diversa previsione statutaria o accordo tra i soci.

      Vista la delicatezza della materia e l’importanza di valutare la documentazione societaria ed eventualmente testamentaria, le consiglio vivamente di contattare il mio studio telefonicamente per fissare un appuntamento. Solo un’analisi puntuale del caso concreto potrà garantire la corretta tutela dei suoi diritti.

      📞 091 581209 oppure via Whatsapp al numero 389 0192083
      Resto a disposizione.

      Cordialmente,
      Avv. Carlo Riela
      Studio Legale Riela – Palermo

  • Andrea Bartoli
    Rispondi 20 Novembre 2024 at 16:11

    Buonasera, nel caso di srl “A” con socio unico una società di capitali “B”, cioè altra srl composta a sua volta due soci persone fisiche al 50%, di cui una è anche amministratore unico della società di capitali “B”, cosa succede nel caso di decesso di uno dei due soci della società “B”? Quali sono le conseguenze su “A” e su “B”?
    Le due srl possono tutelare il socio superstite inserendo nello statuto di “A” e/o di “B” una clausola che limiti il valore dell’avviamento da liquidare insieme al patrimonio come quota di liquidazione agli eredi?
    Le srl “A” e “B” possono continuare la loro attività al decesso di uno dei due soci della società “B”?
    Grazie

    • Avvocati palermo
      Rispondi 6 Maggio 2025 at 10:25

      Buonasera,
      il caso da lei descritto coinvolge due SRL collegate e richiede una valutazione approfondita di tipo giuridico e societario. In linea generale, il decesso di uno dei due soci della società “B” (cioè la holding che detiene la totalità delle quote della società “A”) non comporta automaticamente lo scioglimento né di “B” né di “A”, poiché le società di capitali godono di autonomia patrimoniale e personalità giuridica propria.

      Tuttavia, gli eredi del socio defunto subentrano nella quota, salvo diverse disposizioni statutarie o testamentarie. È quindi assolutamente possibile e consigliabile prevedere nello statuto di entrambe le società clausole che:

      limitino il valore dell’avviamento nella determinazione della quota da liquidare agli eredi,

      regolamentino l’ingresso degli eredi nella compagine sociale,

      tutelino il socio superstite o l’amministratore, ad esempio con clausole di prelazione o gradimento.

      Le società possono certamente continuare la loro attività anche dopo il decesso di un socio, ma è fondamentale regolamentare con precisione la governance e la trasmissione delle partecipazioni per evitare conflitti e difficoltà operative.

      Per analizzare al meglio la struttura societaria attuale e redigere statuti efficaci a tutela degli interessi in gioco, le consiglio di fissare un appuntamento presso il nostro studio. In questo modo potremo offrirle un’assistenza mirata e completa.

      📞 091 581209 oppure via Whatsapp al numero 389 0192083
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      Cordialmente,
      Avv. Carlo Riela
      Studio Legale Riela – Palermo

  • donato la neve
    Rispondi 4 Dicembre 2024 at 12:04

    buongiorno,
    se lo statuto di una srl prevede che ” in caso di morte di un socio gli succedono i suoi eredi i quali per esercitare i diritti relativi ……” il de cuius nel testamento ha espressamente detto “non procedo a nomina di eredi” trasferendo le proprie quote societari come legati, può il socio superstite opporsi al trasferimento delle quote?

    • Avvocati palermo
      Rispondi 6 Maggio 2025 at 10:20

      Buongiorno,
      la questione che pone è particolarmente interessante e complessa. In linea generale, se lo statuto della SRL prevede il subentro degli eredi mortis causa, ma il de cuius ha disposto nel testamento che le quote vengano trasferite tramite legato (cioè non per successione ereditaria), si apre un possibile contrasto tra la volontà testamentaria e le regole statutarie.

      Il socio superstite potrebbe opporsi se ritiene che il trasferimento non sia conforme allo statuto, ma molto dipende dal contenuto preciso della clausola statutaria, dalla natura del legato e dalla sua compatibilità con la disciplina societaria.

      Per valutare correttamente la legittimità del trasferimento e la possibilità di opposizione, è indispensabile esaminare testamento, statuto e contesto societario. Le consiglio quindi di contattare lo studio telefonicamente e fissare un appuntamento: potremo fornirle una consulenza precisa e tutelare al meglio la posizione in gioco.

      📞 091 581209 oppure via Whatsapp al numero 389 0192083
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      Cordialmente,
      Avv. Carlo Riela
      Studio Legale Riela – Palermo

  • cinzia garabello
    Rispondi 4 Dicembre 2024 at 14:10

    Buongiorno, a seguito del decesso di un socio di una SRL con 8% delle quote (non entrate in successione), le tre figlie possono rinunciare alla quota del papà, lasciando la loro parte in favore del fratello che è già socio della SRL? se è possibile in che modo?

    • Avvocati palermo
      Rispondi 6 Maggio 2025 at 10:19

      Buongiorno,
      sì, è possibile che le figlie del socio defunto rinuncino all’eredità oppure, se intendono lasciare la quota al fratello già socio, si può valutare una rinuncia con effetto in favore di un coerede oppure una cessione della quota ereditaria una volta accettata l’eredità.
      Va però distinta la posizione successoria da quella societaria: per subentrare nella quota di SRL, occorre verificare anche quanto previsto dallo statuto sociale in merito al trasferimento delle quote mortis causa.

      Vista la delicatezza della situazione e la necessità di analizzare atti, statuto e successione, le consiglio di contattare lo studio telefonicamente per fissare un appuntamento. Solo così potremo individuare la soluzione più corretta e sicura da seguire.

      📞 091 581209 oppure via Whatsapp al numero 389 0192083
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  • remo
    Rispondi 7 Febbraio 2025 at 18:40

    nel caso di rinuncia degli eredi di un socio srl defunto a chi vanno le quote

    • Avvocati palermo
      Rispondi 6 Maggio 2025 at 10:16

      Buongiorno,
      in caso di rinuncia all’eredità da parte di tutti i chiamati, le quote del socio defunto rientrano nell’asse ereditario giacente e, in assenza di altri successibili, diventano patrimonio dello Stato. Tuttavia, occorre valutare attentamente lo statuto della società, poiché potrebbe prevedere clausole specifiche per la sorte delle quote in caso di morte del socio.

      È una questione che richiede un’analisi puntuale sia della documentazione societaria che successoria. Le consiglio di contattare telefonicamente lo studio per fissare un appuntamento: in questo modo potremo fornirle una consulenza mirata e completa sul suo caso.

      📞 091 581209 oppure via Whatsapp al numero 389 0192083
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  • Roberto
    Rispondi 10 Marzo 2025 at 14:43

    Buongiorno,in una SRL in liquidazione è venuto a mancare un socio e la società prevede l’ingresso da parte di eventuali eredi. Nel caso specifico,i chiamati all’eredità ed iscritti alla dichiarazione di successione,sono 2 fratelli che al momento non hanno ne accettato ne rinunciato all’eredità. Mi domando,nel caso in cui ci fosse da parte di un solo soggetto chiamato all’eredità l’accettazione della stessa mentre l’altro non vuole esprimere al momento nessuna preferenza, può chi accetta ricevere il 50% della quota o i proventi derivati da essa (eventuali utili)? In caso di società prossima alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese, cosa accade all’impresa se uno o entrambi eredi non manifestano l’interesse ad accettare l’eredità? Il liquidatore può congelare la spettante parte del capitale sociale più eventuali utili da dividere al momento dello scioglimento,in attesa che venga definita da parte dei chiamati all’eredità la questione? Grazie anticipatamente

    • Avvocati palermo
      Rispondi 6 Maggio 2025 at 10:15

      Buongiorno,
      la situazione che descrive è delicata e coinvolge profili sia di diritto societario che successorio. In linea generale, fino a quando l’eredità non viene formalmente accettata, i chiamati non acquisiscono alcun diritto sulle quote sociali o sugli eventuali utili. Pertanto, un chiamato che abbia accettato l’eredità potrebbe subentrare solo per la propria parte, ma sarà necessario valutare come lo statuto sociale disciplina l’ingresso degli eredi e se vi siano vincoli specifici.

      Quanto alla fase di liquidazione, il liquidatore non può distribuire somme spettanti a soggetti che non abbiano ancora acquisito formalmente la qualità di soci; pertanto, è possibile che venga accantonata la relativa quota in attesa della definizione delle posizioni ereditarie.

      Vista la complessità e le possibili implicazioni anche fiscali, le consiglio vivamente di contattare il mio studio telefonicamente per fissare un appuntamento. Solo con un esame approfondito della documentazione e dello statuto sarà possibile fornirle indicazioni precise e tutelare al meglio i suoi interessi.

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      Cordialmente,
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