Il danno biologico. Definizione, calcolo e risarcimento.
Per meglio comprendere il concetto di danno biologico bisogna partire dalla premessa che l’integrità della persona è bene primario, che deve essere tutelato giuridicamente non solo quando la menomazione abbia compromesso, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive, ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell’individuo.
Quando si parla di danno biologico si fa riferimento alla lesione della integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
Il danno biologico, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico (fratture, ferite, ecc.) o psichico (ansia, stress, ecc.) che comprende le normali attività vitali del danneggiato. Tra i casi rientranti nella sfera del danno biologico ci sono: i danni all’aspetto esteriore della persona, la riduzione della capacità dell’individuo nel relazionarsi con gli altri e la perdita di opportunità di lavoro.
Ancora oggi non risulta agevole determinare la misura del risarcimento per questo tipo di lesione. La legge infatti fornisce dei criteri certi di liquidazione del danno biologico solo nel caso di micropermanenti, ossia di lesioni che non superano i 9 punti di invalidità (questo criterio si applica nell’ambito dell’infortunistica stradale e nei casi di responsabilità medica.
Per gli altri danni è necessario fare riferimento a tabelle elaborate da diversi tribunali. Tra queste le più utilizzate per il calcolo del danno biologico sono le Tabelle di Milano per calcolo danno biologico.
Ecco ora alcune indicazioni per il calcolo del danno biologico sia nel caso in cui il calcolo debba essere eseguito per le micropermanenti (ossia per danni da 1 a 9 punti di invalidità), sia per le macropermanenti (danni da 10 a 100 punti di invalidità).
LESIONI MICROPERMANENTI
Sono le lesioni alla persona che comportano un’invalidità permanente fino a nove punti percentuali (secondo una tabella che dà un punteggio fisso a ciascun tipo di lesione) di danno biologico.
Il Codice delle assicurazioni stabilisce che questo danno è liquidato in base a una tabella unica in tutta Italia, aggiornata periodicamente ed attualizzata secondo gli indici Istat, con un decreto emanato annualmente dal ministero dello Sviluppo economico. L’importo può essere aumentato dal giudice sino al 20%, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Con una riforma del 2012, per diminuire i costi dei risarcimenti conseguenti a truffe assicurative e porre un argine ai risarcimenti dei danni da “colpo di frusta”, il risarcimento del danno biologico è escluso in caso di lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (radiografia, ecografia, esame elettromiografico, ecc.) ed è risarcibile solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata la lesione.
Che rapporto c’è tra il danno morale (cioè la sofferenza psicologica che deriva da fatto illecito altrui) e quello biologico?
I giudici non sono tutti d’accordo sul fatto se il danno morale possa essere autonomamente risarcibile o meno. Secondo alcuni è possibile un ulteriore risarcimento se il danno è dimostrato e appesantisce il punto di risarcimento biologico.
Le lesioni micropermanenti, poiché non incidono di regola sulla capacità di produrre reddito, sono generalmente valutate solo come danno biologico, salva la prova che abbiano prodotto conseguenze sulla capacità lavorativa e, quindi, danno patrimoniale.
LESIONI MACROPERMANENTI
Sono le lesioni alla persona superiori al 9% di invalidità permanente. Manca per esse il decreto di attuazione e una tabella unica per tutta Italia; pertanto, per il risarcimento, si usa come parametro il cosiddetto punto di invalidità (a ogni tipo di lesione è attribuito un punteggio) e la Cassazione ha preso a riferimento le tabelle del Tribunale di Milano, in quanto le più testate sul territorio nazionale e più idonee. Esse contengono già nei valori una valutazione unica del danno non patrimoniale da lesione permanente all’integrità psicofisica e del danno non patrimoniale in termini di dolore e “sofferenza soggettiva”.
Perciò, in mancanza di una prova su cui possa fondarsi una particolare personalizzazione del danno, il giudice non è tenuto ad aumentare i valori espressi dalle suddette tabelle.
Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione, si deve procedere a una liquidazione globale ed integrata del pregiudizio alla salute, senza tuttavia incorrere in inammissibili duplicazioni delle voci di danno. Senza escludere l’esistenza dei danni tradizionalmente definiti come biologico, morale ed esistenziale, è possibile procedere a un’eventuale personalizzazione del danno non patrimoniale, se sono allegate e dimostrate in giudizio particolari circostanze contingenti tali da rendere inadeguato il valore indicato nelle tabelle.
Il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:
1. La invalidità temporanea che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività.
2. La invalidità permanente che consiste nell’attribuzione di punti percentuali di invalidità da 1 a 100,viene liquidata con riferimento, appunto, al “danno biologico”, uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti). La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l’importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche ai danni psichici. Tali danni psichici, ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.
In merito alla liquidazione del danno biologico, si ricorda che la Corte di Cassazione con diverse sentenze (31 maggio 2003, n. 8827; 20 novembre 2012, n. 20292) ha affermato e più volte ribadito un concetto importante e cioè che nell’ottica della concezione unitaria della persona, la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza una distinzione – bensì opportuna, ma non sempre indispensabile – tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica, ovvero quanto deve essere liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto (se una lesione dell’integrità psico-fisica venga riscontrata). Di conseguenza, quindi, non è illegittimo sostenere “che la liquidazione del danno biologico, di quello morale soggettivo e degli ulteriori pregiudizi risarcibili sia espressa da un’unica somma di denaro, per la cui determinazione si sia tuttavia tenuto conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo”.
Di seguito un applicazione che permette di calcolare il danno biologico cosiddetto di lieve entità (ossia con lesioni inferiori a 9 punti di invalidità permanente) dette anche lesioni micropermanenti.
L’utilizzo dell’utility è facile ed intuitiva: basta inserire alcuni dati (punti di invalidità permanente riconosciuti, età del danneggiato, giorni di invalidità parziale/totale) e procedere al calcolo con un semplice click.