8:00 - 20:00

Aperti dal Lunedì al Venerdì

Facebook

Youtube

Search
 

Il Tribunale accoglie l’opposizione all’esecuzione per violazione dell’art. 545 c.p.c. dichiarando nullo il pignoramento della pensione minima sociale

Avvocato Carlo Riela > Casi e sentenze  > Il Tribunale accoglie l’opposizione all’esecuzione per violazione dell’art. 545 c.p.c. dichiarando nullo il pignoramento della pensione minima sociale

Il Tribunale accoglie l’opposizione all’esecuzione per violazione dell’art. 545 c.p.c. dichiarando nullo il pignoramento della pensione minima sociale

Una nostra assistita riceveva dalla creditrice la notifica del pignoramento presso terzi relativa al pignoramento di un quinto della pensione erogatale dall’I.N.P.S.

Opponendosi all’esecuzione, la debitrice, dimostrando di percepire una pensione minima sociale di € 502,46, eccepiva l’impignorabilità della pensione ai sensi del novellato disposto di cui all’art. 545 c.p.c.

Con il Decreto legge n. 83/2015, infatti, il legislatore ha stabilito che le somme dovute al creditore a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà; solo la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge, ovvero nel limite di 1/5.

A norma del comma sette del richiamato disposto normativo, “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Recependo le indicazioni della giurisprudenza anche costituzionale, il legislatore è dunque intervenuto essenzialmente in ordine alla determinazione del c.d. minimum vitale impignorabile a garanzia del pensionato.

Già anteriormente alla citata novella legislativa, la giurisprudenza di legittimità era concorde nel riconoscere la vigenza di un limite alla pignorabilità della pensione al fine di garantire un minimo di sussistenza, stabilendo come assolutamente impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita (ex multis, Cass. Civ. n. 18755/2013).

Nel caso in esame, il reddito pensionistico della ricorrente è risultato non pignorabile poiché percettrice da parte del terzo pignorato di assegno minimo sociale corrispondente ad una pensione mensile lorda di € 502,46.

Avv. Carlo Riela

Allegati

No Comments

Leave a Comment