8:00 - 20:00

Aperti dal Lunedì al Venerdì

Facebook

Youtube

Search
 

Come accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e ricercare i beni del debitore da pignorare.

Avvocato Carlo Riela > Casi e sentenze  > Come accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e ricercare i beni del debitore da pignorare.

Come accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e ricercare i beni del debitore da pignorare.

Quali sono gli strumenti previsti dal legislatore di cui il creditore può avvalersi per la ricerca dei beni del debitore da pignorare?

L’art. 492 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede la ricerca telematica dei beni e dei diritti da pignorare e consente agli Ufficiali Giudiziari, dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale, di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare all’archivio dei rapporti finanziari dell’anagrafe tributaria.

La finalità dell’istituto è prima facie quella di garantire che il pignoramento sia esperito in modo fruttuoso, evitando a creditori e ufficiali giudiziari di “arenarsi” a causa di una complessa procedura che, il più delle volte, si rivela inconcludente.

La maggiore problematica inerente all’esecuzione forzata è sicuramente l’identificazione e la localizzazione dei beni del debitore. Va da sé che l’agevolazione nella ricerca di tali beni, di quelli che si trovino o nella diretta disponibilità del debitore o presso terzi, è indubbiamente funzionale al buon esito dell’esecuzione forzata e, pertanto, determinante per la soddisfazione del diritto del creditore.

Già prima dell’entrata in vigore dell’art. 492 bis c.p.c., l’art. 492, comma 7, c.p.c. prevedeva un procedimento analogo, finalizzato alla ricerca dei beni da pignorare: qualora, nel corso di un procedimento di espropriazione intrapreso da un creditore, il pignoramento fosse risultato infruttuoso o incapiente, l’Ufficiale giudiziario, su istanza dello stesso creditore, poteva ricercare beni da sottoporre ad esecuzione facendo apposita richiesta ai gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.

La procedura prevista dall’art. 492, comma 7, c.p.c., si dimostrò, tuttavia, non rispondente alle esigenze di razionalizzazione e snellimento dell’attività giudiziaria.

Abrogato l’art. 492, comma 7, c.p.c., è stato introdotto l’art. 492 bis c.p.c. il quale prevede una nuova procedura di ricerca dei beni del debitore, secondo cui il creditore, mediante Ufficiale giudiziario o in maniera diretta, può ricercare le informazioni sui beni da pignorare mediante una ricognizione con modalità telematiche attraverso un collegamento diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche (anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate ed archivio rapporti finanziari), del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ed in quelle degli enti previdenziali (Inps, Inail, ecc.), oltre che dei registri immobiliari.

Le più significative novità della nuova norma rispetto alla precedente afferiscono al momento e alla modalità in cui la ricerca dei beni del debitore può essere effettuata: da un lato ora la ricerca dei beni precede il tentativo di espropriazione e, pertanto, non è più condizionata al previo esperimento della procedura espropriativa rivelatasi infruttuosa o incapiente; dall’altro l’Ufficiale giudiziario, cui in precedenza era permesso di attingere solo indirettamente le notizie necessarie ai fini della procedura espropriativa – mediante la collaborazione dei gestori delle banche dati pubbliche – può oggi procedere attraverso l’accesso telematico diretto alle predette banche dati.

Sul punto è doveroso precisare che l’accesso diretto alle banche dati da parte dell’Ufficiale giudiziario dovrà essere regolamentato, ai sensi dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c. (Modalità di accesso alle banche dati), con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Attualmente, stante la mancata attuazione dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c., si ritiene applicabile, in via transitoria, la disposizione di cui all’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. secondo cui il creditore, previa autorizzazione a norma dell’art. 492 bis c.p.c. può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’art. 155 quater disp. att. c.p.c. le informazioni nelle stesse contenute.

Invero, il legislatore, con l’art. 155 quinquies, ha ipotizzato che gli uffici degli Ufficiali Giudiziari potessero non essere dotati di strumenti necessari per l’accesso alle banche dati pubbliche ovvero che potesse servire del tempo per i decreti attuativi e/o per la stipula delle convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati.

 

Il procedimento

 

  • Istanza ex 492 bis c.p.c. del creditore al Presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore;
  • pagamento del contributo unificato di € 43,00 (esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.13, co.1 quinquies, T.U. Spese di Giustizia);
  • deposito telematico dell’istanza, ai sensi dell’art.16 bis, co.1 bis, D.L.179/2012, nel registro della volontaria giurisdizione, indicando in oggetto “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – art. 492 bis c.p.c.”, Codice domanda 40.10.03, ed utilizzando come tipologia di atto “Ricorso generico”.

Tale deposito deve essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto al debitore, con rispetto dei limiti temporali di quest’ultimo, poiché sarà necessario allegare:

– titolo;

– precetto;

– iscrizione a ruolo;

– contributo unificato;

  • ottenuta l’autorizzazione a procedere, l’Ufficiale giudiziario, controllati titolo, precetto ed autorizzazione, procede con la ricerca telematica, che include essa stessa la richiesta di pignoramento.
  • Esito della ricerca:
  1. a) se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovino in luoghi di competenza dell’U.G., quest’ultimo procede d’ufficio con le attività destinate a porre il vincolo del pignoramento sui beni individuati;
  2. b) qualora vengano individuati beni pignorabili al di fuori del territorio di competenza, l’U.G. deve rilasciare tempestivamente copia autentica del verbale al creditore che entro 15 giorni dal rilascio, a pena di inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520, c.p.c. all’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente;
  3. c) l’U.G., quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui sopra, intima al debitore di indicare entro 15 giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’art. 388, co.6, c.p.;
  4. d) l’U.G., quando rinviene una pluralità di beni diversi passibili di pignoramento, avvisa il creditore e sottopone ad esecuzione i beni scelti da quest’ultimo;

Attualmente, in mancanza dell’attuazione dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c., applicando in via transitoria l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., il creditore, munito dell’autorizzazione del Presidente del Tribunale – o da un Giudice da lui delegato – può procedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare chiedendo le informazioni a tale scopo necessarie direttamente alle banche dati pubbliche per poi procedere, nel caso di positiva individuazione del bene/credito, al pignoramento.

Dott. Andrea Sciacca

praticante avvocato presso Studio Legale Riela

No Comments

Leave a Comment