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L’indennizzo previsto in favore del medico specialista dal D.P.R. n. 316 del 1990 non soggiace alle franchigie stipulate tra l’azienda sanitaria e la compagnia assicuratrice.

Avvocato Carlo Riela > Casi e sentenze  > L’indennizzo previsto in favore del medico specialista dal D.P.R. n. 316 del 1990 non soggiace alle franchigie stipulate tra l’azienda sanitaria e la compagnia assicuratrice.

L’indennizzo previsto in favore del medico specialista dal D.P.R. n. 316 del 1990 non soggiace alle franchigie stipulate tra l’azienda sanitaria e la compagnia assicuratrice.

Il caso in esame è quello di una nostra assistita, medico specialista ambulatoriale in pediatria presso i poliambulatori siti nel territorio di una ex U.S.L. della provincia di Palermo che, durante il tragitto da un presidio ambulatoriale ad un altro, riportava lesioni personali dopo avere perso il controllo della vettura a causa dell’asfalto bagnato.

La compagnia assicuratrice dell’azienda sanitaria si rifiutava di riconoscere alla nostra assistita l’indennizzo così come previsto dal D.P.R. n. 316 del 1990 che ha reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Deduceva la compagnia assicuratrice di avere stipulato un contratto di assicurazione con l’azienda sanitaria con la quale era previste franchigie che riducevano sensibilmente l’indennizzo dovuto.

In sede giudiziaria, veniva rilevato come l’art. 31 D.P.R. n. 316 del 1990 disciplina l’assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi affidati ai medici specialisti stabilendo che la “USL d’intesa con i sindacati firmatari provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell’attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell’accesso dalla e per la sede dell’ambulatorio sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell’art. 20.2.

Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) per la responsabilità verso terzi: L. 1.500.000.000 per sinistro; L. 1.000.000.000 per persona; L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali; b) per gli infortuni: L. 1.000.000.000 per morte o invalidità permanente; L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’inizio dell’invalidità. L’indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.

  1. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l’accordo.
  2. I medici che ai sensi e nei modi di cui all’art. 35 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l’INAIL a cura della U.S.L.

Quindi, in ottemperanza agli accordi sindacali normativamente sanciti dal richiamato provvedimento presidenziale, la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto stipulare con l’azienda sanitaria una polizza assicurativa per i massimali di danno sopra indicati a tutela dei danni eventualmente subiti dai propri medici specialisti in occasione dello svolgimento dell’attività professionale.

La resistente azienda sanitaria si era, invece, limitata a stipulare con la compagnia assicuratrice dalla stessa chiamata in garanzia una polizza assicurativa che la garantiva solo in parte da eventuali infortuni professionali subiti dai propri specialisti.

Da qui la sentenza con cui il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro – ha condannato la compagnia assicuratrice a versare alla nostra cliente l’importo di € 31.316,65 oltre interessi legali, oltre spese legali.

Avv. Carlo Riela

 

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